La tutela del confine clinico: un’analisi epistemologica e medico-legale sul dry needling

​«Il medico deve essere capace di conoscere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro; deve praticare queste cose, ed avere, rispetto alle malattie, due riguardi: giovare, o almeno non far danno.»

— Ippocrate, Epidemie, Libro I, 11

​Il comunicato stampa della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (FISA) affronta con encomiabile rigore e tempestività un nodo cruciale della moderna bioetica e del diritto sanitario: il rapporto inscindibile tra l’atto terapeutico invasivo e la responsabilità della diagnosi differenziale. La posizione espressa dal Dott. Carlo Maria Giovanardi dinanzi al Consiglio Superiore di Sanità non è una mera rivendicazione corporativa, bensì una difesa epistemologica della salute pubblica, fondata sul primato della sicurezza del paziente.

La diagnosi come atto unitario: tra Ippocrate e la modernità

​Il cuore dell’argomentazione della FISA risiede nel rifiuto di una frammentazione dell’atto medico. Separare l’infissione dell’ago dal processo diagnostico a monte significa ridurre la medicina a una tecnica esecutiva, privandola della sua natura clinica. Nel contesto del dolore miofasciale, ciò che è “manifesto” (il trigger point) può celare ciò che è “nascosto” (una patologia viscerale, neurologica o oncologica). Affidare una procedura invasiva a chi, per profilo professionale, possiede una competenza focalizzata sulla valutazione funzionale e non sulla diagnosi differenziale medica, espone il paziente a un rischio clinico inaccettabile.

​Anche sul piano della filosofia della medicina moderna, Michel Foucault ne “La nascita della clinica” evidenziava come lo sguardo medico sia l’unico in grado di mappare il corpo non come una somma di distretti isolati, ma come un sistema integrato di segni e sintomi. Il dolore non è mai un dato puramente locale; è un sintomo che richiede una decodifica olistica.

L’illusione semantica: nomina sunt consequentia rerum

L’analisi della FISA svela con lucidità un sofisma terminologico. Definire il dry needling come pratica distinta dall’agopuntura rappresenta un artificio linguistico più che una differenza sostanziale. Dal punto di vista biomeccanico e anatomico, lo stimolo tessutale è identico. Già nel testo classico della medicina cinese, nel Huangdi Neijing (Il Libro Sacro dell’Imperatore Giallo), si descrivevano i punti Ashi (“Ah, sì! Qui fa male”), che sovrappongono perfettamente la loro mappa clinica ai moderni trigger points occidentali.

Parafrasando Shakespeare, verrebbe da dire che un ago, anche se chiamato con un nome diverso, punge con la stessa profondità e comporta i medesimi rischi. La distinzione non può essere meramente nominalistica quando in gioco ci sono complicanze severe quali lo pneumotorace o lesioni neurologiche.

​L’etica della responsabilità

La richiesta di confermare il parere del CSS del 2017 si muove nel solco dell’imperativo etico formulato da Hans Jonas nel suo “Principio di responsabilità”: l’azione terapeutica deve sempre prevedere e minimizzare il rischio futuro. La gestione della complicanza, come giustamente sottolineato nel comunicato, richiede una prontezza diagnostica e terapeutica d’urgenza che appartiene esclusivamente al bagaglio formativo del medico chirurgo.

​In conclusione, l’intervento della FISA merita un plauso incondizionato per aver rimesso al centro del dibattito sanitario il principio del “primum non nocere”, ricordando che l’autonomia delle professioni sanitarie, pur condivisibile nel proprio alveo riabilitativo, non può e non deve tradursi in uno sconfinamento pericoloso per l’integrità del paziente.

Carlo Di Stanislao

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